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Art. 1 Costituzione
E’ costituita una Fondazione denominata Gruppo di Azione Locale “Marghine”, con sede in Macomer, Corso Umberto n. 186.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile e dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361/2000.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Sardegna.
Art.2 Scopi
La Fondazione si propone il seguente scopo:
La crescita economica, sociale e culturale delle comunità della regione storica Marghine mediante la valorizzazione in generale delle risorse specifiche locali ed in particolare delle zone rurali attraverso un piano di sviluppo locale con una strategia territoriale condivisa.
Art.3 Attività strumentali, accessorie e connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ad altro titolo;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività (a titolo esemplificativo anche accordi di sponsorizzazione);
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fonda-zione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori dello stesso settore o dei settori della cultura, delle tradizioni, della ricerca;
g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità;
h) partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali compresi quelli comunitari per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo della fondazione, ed in primo luogo al bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) in attuazione dell’approccio Leader del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna.
Art.4 Vigilanza
La Regione Sardegna vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile.
Art.5 Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
- da una parte delle quote sociali versate all’atto della costituzione della Fondazione e stabilite dall’Assemblea dei partecipanti, che nella fase iniziale dovranno corrispondere almeno alla somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), di cui euro 130.000,00 (centotrentamila virgola zero zero) compongono il fondo di gestione ed euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) compongono il fondo di dotazione;
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi o elargizioni dell’Unione Europea o di Organismi ed Enti Internazionali con espressa destinazione al patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera il loro impiego in armonia con le finalità statu-tarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro due anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.
Art.6 Fondo di gestione
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- da una parte delle quote di partecipazione ammontate ad euro 130.000,00 (centotrentamila/00);
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patri-monio;
- da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte della Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati non espressamente destinati al patrimonio;
- dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti, Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art.7 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell’esercizio decorso. Il bilancio eco-nomico di previsione ed il rendiconto economico e finanziario devono, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, essere depositati nei modi di legge nonché trasmessi, insieme alla relazio-ne sull’attività della Fondazione, alla Regione Sardegna.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assume-re obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, da membri del Consiglio d’Amministrazione muniti di delega e dal Direttore in relazione ad eventuali assunzio-ni od incarichi conferiti a terzi, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni stru-mentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fonda-zione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art.8 Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.
Art.9 Fondatori
Sono considerati Fondatori i soggetti pubblici e privati indicati nell’elenco allegato al presente statuto.
Art.10 Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo (annuale) il cui importo sarà determinato dall’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio.
Art.11 Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo, nella misura, superiore a quella previ-sta per i “Partecipanti”, che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.
Art.12 Ammissione nuovi soci
Le domande di ammissione devono essere presentate per iscritto e devono contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la categoria di socio a cui intende aderire ( Fondatore, Partecipante, Sostenitore) e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto e dei regolamenti.
Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all' accoglimento della domanda.
Art.13 Esclusione e recesso
Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza assoluta, l’esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:
- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento;
I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori Enti Pubblici Territoriali possono esercitare il recesso solamente con otto mesi di preavviso; tuttavia, in caso di modifica statutaria, l’Ente Pub-blico Territoriale che dissenta da tale modifica potrà recedere anche senza preavviso.
Art.14 Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- l’Assemblea di Indirizzo;
- il Consiglio d’Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio dei Sindaci Revisori
Art.15 Assemblea di Indirizzo
L’Assemblea di indirizzo è costituita dai Fondatori, dai Partecipanti, dai Sostenitori e si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente.
Nell' Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. Non è' possibile la delega ad altro Socio.
L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede della Fondazione o in ogni altro luogo, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla Legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo posta elettronica, fax, o altro mezzo idoneo, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
Nell' avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, da persona nominata dall' Assemblea.
Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.
L’Assemblea può istituire dei tavoli tematici il cui funzionamento è demandato ad apposito regolamento.
L'Assemblea di Indirizzo è ordinaria e straordinaria.
Art. 16 Assemblea di Indirizzo Ordinaria
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) elegge il presidente della Fondazione;
d) approva il Regolamento di Gestione;
e) approva il Piano di Sviluppo Locale (PSL) e le sue modifiche;
f)stabilisce le linee generali dell’attività della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività previsti nello statuto;
g) nomina i membri del Collegio dei Revisori;
h) determina l'ammontare delle quote di adesione;
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dal termine dell'esercizio annuale.
L'Assemblea in prima convocazione è costituita con la presenza diretta della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti .
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.
Art. 17 Assemblea di Indirizzo straordinaria
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, diretta dei due terzi dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta della metà più uno, dei soci.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.
Art. 18 Consiglio di Amministrazione
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall' Assemblea e formata da un massimo di sette membri, compreso il presidente, di cui cinque membri espressione della componente priva-ta della Fondazione e rappresentanti delle parti economiche e sociali e della società civile, quattro giovani (con età inferiore a quaranta anni) e quattro donne.
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili soltanto per un altro mandato.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluse quelle che per legge o per Statuto sono demandate all' Assemblea o al Presidente o al Direttore.
In particolare:
a) elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente;
b) redige il bilancio secondo le disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestio-ne;
c) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
d) delibera sull'esclusione dei soci;
e) propone all' Assemblea il Regolamento;
f) controlla i requisiti degli aderenti la Fondazione (Fondatori, Partecipanti, Sostenitori);
g) dirime le eventuali controversie tra i soci e la Fondazione;
h) nomina il direttore, ed il personale fissandone i compensi;
j) nomina il Comitato Tecnico Scientifico;
Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni centottanta giorni. E' altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora nonché le materie da trattare, almeno sette giorni prima della riunione. Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento della propria attività ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.
Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non è ammessa la delega. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.
Art. 19 Presidente e Vice Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea di Indirizzo.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile soltanto per un altro mandato.
Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione;
b) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall' Assemblea di Indirizzo e dal Consiglio di Amministrazione;
c) propone al Consiglio la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
d) conferisce procure, previa autorizzazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti;
e) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 20 Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri scelti tra i Soci o tra esperti esterni. Il Collegio nella sua prima riunione nomina il Presidente.
Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Dura in carica tre anni con possibilità di rielezione soltanto per un altro mandato.
I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell’Assemblea.
Art. 21 Direttore
E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge tutti i compiti di gestione della Fondazione.
Art. 22 Controversie
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità l'interpretazione o la esecuzione dello statuto sociale o tra soci, se non risolta dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale formato da tre membri nominati secondo la consuetudine e a norma del regolamento della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di riferimento e delle leggi vigenti.
Art. 23 Tenuta dei libri
Oltre ai libri espressamente prescritti per legge, la Fondazione tiene i libri verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci Revisori, nonché il libro dei soci della Fondazione.
I Libri della Fondazione sono consultabili da parte di chiunque ne faccia motivata richiesta.
Art. 24 Marchio
La Fondazione adotta un proprio marchio. L'uso del marchio è tutelato e regolamentato.
Art.25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Art.26 Foro Competente
Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull’interpretazione, validità ed esecuzione del presente statuto è competente il Foro di Oristano.
Art.27 Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

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